Lago Maggiore Casalinghi  
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17.11.50
19/05/2012

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Capitoli
9 - Sospensione, revoca e rinuncia della licenza d'uso del marchio
  Generalità
  Definizioni
  Istruttoria iniziale
  Attività RINA
  Rilascio della licenza d'uso del Marchio Casalinghi
  Validità e mantenimento del Marchio Casalinghi
  Modifiche all'organizzazione e alla gamma dei prodotti
  Modifica del disciplinare
  Sospensione, revoca e rinuncia della licenza d'uso del marchio
  Pubblicazione da parte della CCIAA
  Pubblicità - Uso del marchio
  Ricorsi
  Controversie - Arbitrato - Foro competente
  Riservatezza
  Responsabilità

ALLEGATI


  Fac-simile del Marchio
  Fac-simile del certificato di conformità
  Fac-simile da utilizzare per la richiesta di offerta per la certificazione
  Fac-simile da utilizzare per la richiesta di certificazione

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9.1
La validità della Licenza d'uso del Marchio può essere sospesa da CCIAA nei seguenti casi:
  1. nei casi previsti ai paragrafi. 6.4 e 6.5.
  2. in presenza di significative modifiche all’Organizzazione (processi, tecniche, materiali, prodotti, servizi) che non siano state comunicati a CCIAA;
  3. qualora il Licenziatario usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
  4. per rifiuto od ostacolo alle visite di sorveglianza;
  5. per morosità nei pagamenti dei servizi di certificazione;
  6. a seguito di giustificati e gravi reclami pervenuti a RINA o CCIAA;
  7. in ogni altra circostanza che CCIAA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla certificazione rilasciata.
Il Licenziatario può inoltre richiedere a CCIAA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi.

9.2
CCIAA notifica per iscritto al Licenziatario la sospensione con lettera raccomandata, precisando le condizioni per il ripristino della Licenza d’uso ed il termine entro il quale devono essere attuate. La sospensione della validità della Licenza d’uso, può essere resa pubblicamente nota da CCIAA. Il ripristino della Licenza d’uso è subordinato all'accertamento dell’eliminazione delle cause e delle deficienze che avevano determinato la sospensione; esso è notificato da CCIAA, per iscritto con lettera raccomandata al Licenziatario, escluso il caso di richiesta avanzata dall’Organizzazione, e reso pubblicamente noto da CCIAA se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica. La sospensione della Licenza d’uso non può protrarsi in generale per un periodo superiore a sei mesi.

9.3
Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui in 9.2 causa la revoca della Licenza d’uso del Marchio. La revoca della Licenza d’uso può essere decisa da CCIAAA anche nei seguenti casi:
  1. quando si verifichino circostanze, quali quelle citate in 9.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
  2. su formale richiesta del Licenziatario (rinuncia alla certificazione - paragrafo 9.4), incluso il caso in cui il Licenziatario stesso non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da CCIAA (Vedi Cap. 8);
  3. se il Licenziatario sospende l’attività per un periodo in generale superiore a sei mesi;
  4. per morosità persistente nei pagamenti dei servizi di certificazione;
  5. se il Licenziatario ha fatto un uso scorretto del Marchio e non ha preso successivamente i provvedimenti richiesti da CCIAA;
  6. nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza e la non rispondenza a regole cogenti relative alla sicurezza;
L'avvenuta revoca della Licenza d’uso è notificata per iscritto da CCIAA con lettera raccomandata all'Organizzazione, escluso il caso di richiesta avanzata dall'Organizzazione stessa, e resa pubblicamente nota da CCIAA. L'Organizzazione cui sia revocata la Licenza d’uso deve restituire a RINA il relativo Certificato di Conformità. L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla Licenza d’uso, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter descritto dal presente Regolamento. Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio del Distretto dei Casalinghi di Verbano Cusio Ossola – Rev. 2.2 del 25-11-2009 – pag. 11/20

9.4
Il Licenziatario può presentare a CCIAA, richiesta di rinuncia alla Licenza d’uso a causa della cessazione dell’attività o per altri motivi, inclusi i casi di variazione del Disciplinare qualora non intenda adeguarsi ai nuovi requisiti. Nel caso di rinuncia vale quanto riportato al precedente paragrafo.

9.5
Durante il periodo di sospensione od in caso di revoca, l'Organizzazione non può più utilizzare il Marchio Casalinghi. L'Organizzazione deve inoltre ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da CCIAA.
   
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