Generalità
Definizioni
Istruttoria iniziale
Attività RINA
Rilascio della licenza d'uso del Marchio Casalinghi
Validità e mantenimento del Marchio Casalinghi
Modifiche all'organizzazione e alla gamma dei prodotti
Modifica del disciplinare
Sospensione, revoca e rinuncia della licenza d'uso del marchio
Pubblicazione da parte della CCIAA
Pubblicità - Uso del marchio
Ricorsi
Controversie - Arbitrato - Foro competente
Riservatezza
Responsabilità
ALLEGATI

Fac-simile del Marchio
Fac-simile del certificato di conformità
Fac-simile da utilizzare per la richiesta di offerta per la certificazione
Fac-simile da utilizzare per la richiesta di certificazione
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9.1
La validità della Licenza d'uso del Marchio può essere sospesa da CCIAA nei seguenti casi:
- nei casi previsti ai paragrafi. 6.4 e 6.5.
- in presenza di significative modifiche all’Organizzazione (processi, tecniche, materiali,
prodotti, servizi) che non siano state comunicati a CCIAA;
- qualora il Licenziatario usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
- per rifiuto od ostacolo alle visite di sorveglianza;
- per morosità nei pagamenti dei servizi di certificazione;
- a seguito di giustificati e gravi reclami pervenuti a RINA o CCIAA;
- in ogni altra circostanza che CCIAA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla
certificazione rilasciata.
Il Licenziatario può inoltre richiedere a CCIAA, giustificandone i motivi, la sospensione della
certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi.
9.2
CCIAA notifica per iscritto al Licenziatario la sospensione con lettera raccomandata, precisando le
condizioni per il ripristino della Licenza d’uso ed il termine entro il quale devono essere attuate.
La sospensione della validità della Licenza d’uso, può essere resa pubblicamente nota da CCIAA.
Il ripristino della Licenza d’uso è subordinato all'accertamento dell’eliminazione delle cause e delle
deficienze che avevano determinato la sospensione; esso è notificato da CCIAA, per iscritto con
lettera raccomandata al Licenziatario, escluso il caso di richiesta avanzata dall’Organizzazione, e
reso pubblicamente noto da CCIAA se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa
pubblica.
La sospensione della Licenza d’uso non può protrarsi in generale per un periodo superiore a sei mesi.
9.3
Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui in 9.2 causa la revoca
della Licenza d’uso del Marchio.
La revoca della Licenza d’uso può essere decisa da CCIAAA anche nei seguenti casi:
- quando si verifichino circostanze, quali quelle citate in 9.1 per la sospensione, che siano
giudicate particolarmente gravi;
- su formale richiesta del Licenziatario (rinuncia alla certificazione - paragrafo 9.4), incluso il
caso in cui il Licenziatario stesso non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni
impartite da CCIAA (Vedi Cap. 8);
- se il Licenziatario sospende l’attività per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- per morosità persistente nei pagamenti dei servizi di certificazione;
- se il Licenziatario ha fatto un uso scorretto del Marchio e non ha preso successivamente i
provvedimenti richiesti da CCIAA;
- nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza e la non rispondenza a regole
cogenti relative alla sicurezza;
L'avvenuta revoca della Licenza d’uso è notificata per iscritto da CCIAA con lettera raccomandata
all'Organizzazione, escluso il caso di richiesta avanzata dall'Organizzazione stessa, e resa
pubblicamente nota da CCIAA.
L'Organizzazione cui sia revocata la Licenza d’uso deve restituire a RINA il relativo Certificato di
Conformità.
L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla Licenza d’uso, deve
presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter descritto dal presente Regolamento.
Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità e relativa concessione della Licenza d'uso del
Marchio del Distretto dei Casalinghi di Verbano Cusio Ossola – Rev. 2.2 del 25-11-2009 – pag. 11/20
9.4
Il Licenziatario può presentare a CCIAA, richiesta di rinuncia alla Licenza d’uso a causa della
cessazione dell’attività o per altri motivi, inclusi i casi di variazione del Disciplinare qualora non
intenda adeguarsi ai nuovi requisiti.
Nel caso di rinuncia vale quanto riportato al precedente paragrafo.
9.5
Durante il periodo di sospensione od in caso di revoca, l'Organizzazione non può più utilizzare il
Marchio Casalinghi. L'Organizzazione deve inoltre ottemperare agli altri eventuali provvedimenti
stabiliti da CCIAA. |